Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Con la Legge del 07 Dicembre 2023 n. 193Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, entrata in vigore in data 02/01/2024, sono state introdotte delle tutele finalizzate ad escludere pregiudizi, disparità di trattamento e la garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.

In particolare, per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto, previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse di essere sottoposte a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico matura nei termini indicati di seguito:

  • Colon-retto (Stadio I, qualsiasi età): 1 anno dalla fine del trattamento
  • Colon-retto (Stadio II-III, età superiore a 21 anni): 7 anni dalla fine del trattamento
  • Melanoma (età superiore a 21 anni): 6 anni dalla fine del trattamento
  • Mammella (Stadio I-II, qualsiasi età): 1 anno dalla fine del trattamento
  • Utero, collo (età superiore a 21 anni): 6 anni dalla fine del trattamento
  • Utero, corpo (qualsiasi età): 5 anni dalla fine del trattamento
  • Testicolo (qualsiasi età): 1 anno dalla fine del trattamento
  • Tiroide: Donne con diagnosi prima dei 55 anni/ Uomini con diagnosi prima dei 45 anni
    Esclusi i tumori anaplastici: 1 anno dalla fine del trattamento
  • Linfomi di Hodgkin: Pazienti con meno di 45 anni: 5 anni dalla fine del trattamento
  • Leucemie (acute linfoblastiche e mieloidi, qualsiasi età): 5 anni dalla fine del trattamento

Si precisa che tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente o dall’assicurato.

Qualora le informazioni siano state fornite precedentemente o erroneamente, le stesse non potranno e non dovranno essere utilizzate dalla Compagnia per la determinazione delle condizioni di assicurazione di una nuova polizza o di un rinnovo.  

Per una lettura completa della Legge si rinvia al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/18/23G00206/sg 

Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite,  il contraente può richiedere la cancellazione inviando all’impresa il “Certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni”, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, le informazioni in precedenza acquisite dovranno essere cancellate dall’impresa.

La violazione delle disposizioni nella stipula dei contratti successiva all’entrata in vigore della Legge determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai princìpi dichiarati dalla legge e non comporta la nullità del contratto.

La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente o assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.