Informativa sulle modalità di presentazione dei Reclami delle imprese di assicurazione AXA Partners in Italia

Reclami alle imprese di assicurazione

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi a AXA France VIE e AXA France IARD, Rappresentanze Generali per l’Italia (operanti in Italia in regime di stabilimento), devono devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail alla società AXA PARTNERS (società del gruppo AXA incaricata di gestire i reclami in nome e per conto delle Imprese) ai seguenti recapiti:

AXA PARTNERS (Ufficio Reclami)

Posta
Corso Como, 17 – 20154 Milano

E-mail
clp.it.reclami@partners.axa

Fax
02-93661593

 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle imprese di assicurazione AXA FRANCE VIE e AXA FRANCE IARD (operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi), devono devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti:

AXA FRANCE VIE / AXA FRANCE IARD

Posta
Piazzale Biancamano 8 - 20121 Milano MI

E-mail
service.axacreditorit@partners.axa

Fax
+33 1 64734660

 

Il reclamante deve specificare per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. La  compagnia di assicurazione darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami all’IVASS

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

  • nome,cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dallo stesso;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI” ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami all’IVASS.

Facsimile di Reclamo all'IVASS:
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf 

È consultabile sul sito dell’IVASS una guida sulla presentazione dei reclami al seguente link: 
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

  1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  3. procedimento di arbitrato (se previsto dalle condizioni di assicurazione).